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Statuto


13-ott-2005

CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO

Art. 1
denominazione


È costituita in Venezia la libera Associazione denominata:
CAMERA PENALE VENEZIANA

“ANTONIO POGNICI”.
Aderisce alla Unione delle Camere Penali Italiane.
Art. 2
sede


L’Associazione ha sede in Venezia, presso il Tribunale di Venezia.

Art. 3
durata


L’Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4
scopo


L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone:
I.di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione;
II.di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
III.di tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura;
IV.di promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l’autonomia della giurisdizione;
V.di vigilare sulla corretta applicazione della legge;
VI.di affermare che il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo, e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato;
VII. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;
VIII.di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
IX.di assistere i colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni sede;
X.di tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
XI.di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
XII.di assistere i giovani colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionale, promovendo le opportune iniziative;
XIII.di promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con l’Unione Triveneta delle Camere Penali e con le altre Associazioni forensi;
XIV.di mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, mediante proposte ed iniziative nell’interesse dei soci e della classe forense.
Per la realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione può:
1.organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
2.promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
3.sviluppare l’attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
4.promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
5.farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
6.istituire borse di studio;
7.coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;
8.collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;
L’Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Ai fini delle sue attività l’Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali.
I proventi delle attività poste in essere dall’Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.


CAPO II
SOCI ORDINARI-SOCI ONORARI

Art. 5
soci

Possono essere soci tutti gli avvocati e i praticanti avvocati abilitati al patrocinio che svolgano attività professionale in materia penale e che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengano ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo; essi sono denominati soci ordinari.
Sono soci altresì coloro che, per meriti speciali accertati e deliberati dal Consiglio Direttivo, vengano chiamati a far parte dell’Associazione, potendo anche non essere avvocati o praticanti avvocati abilitati al patrocinio; essi sono denominati soci onorari.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa e all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 6
cessazione da socio


I soci cessano di appartenere all’Associazione oltre che per morte, per recesso o per decadenza.
Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci:
a) che non partecipino alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione, ovvero alle deliberazioni assunte dall’Assemblea o dalla Giunta;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato e agli impegni assunti verso l’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, presieduto dal suo Coordinatore.
Il ricorso potrà essere accolto o rigettato, anche a maggioranza, dal Collegio.
Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.


CAPO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7
organi dell’Associazione


Sono organi dell’Associazione:
A.l’Assemblea dei soci,
B.il Presidente,
C.la Giunta,
il Presidente Emerito,
D.il Consiglio Direttivo,
E.il Collegio dei probiviri,
F.il Collegio dei revisori, ove nominato,
G.i Comitati di zona.

Art. 8
Assemblea

L’Assemblea è formata da tutti i soci, compresi i soci onorari.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o dal Presidente Emerito.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno.
Essa deve riunirsi altresì quando ne faccia richiesta scritta al Presidente Emerito almeno metà dei soci o due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
In tali casi il Presidente Emerito deve convocare l’Assemblea, che poi presiederà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti; in difetto di convocazione del Presidente Emerito, vi provvederà il Presidente della Associazione che la presiederà.
Spetta, all’Assemblea, deliberare, in via esclusiva, in merito:
1)alla elezione del Presidente;
2)alla elezione del Presidente Emerito;
3)alla elezione del Consiglio Direttivo;
4)alla elezione del Collegio dei probiviri;
5)alla elezione del Collegio dei revisori;
6)alle modifiche dello statuto;
7)alla approvazione di norme regolamentari per l’attuazione dello Statuto;
8)all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dalla Giunta.

Art. 9
convocazione dell’ Assemblea - rappresentanza dei soci

L’Assemblea è convocata mediante invio di lettera o di altro mezzo scelto da chi convoca e ritenuto idoneo al raggiungimento del fine, a tutti i soci con l’indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, dell’ordine del giorno da discutere e deliberare e le indicazioni della eventuale seconda convocazione.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio; tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 10
Presidente - Giunta

Il Presidente e la Giunta, formata da cinque componenti, Presidente compreso, costituiscono l’organo di governo dell’Associazione, ed operano nel rispetto dello Statuto, delle direttive, dei programmi approvati dall’Assemblea.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede la Giunta, assicurando l’unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità.
Il Presidente è eletto fra i soci ogni tre anni; rimane in carica fino alla sua sostituzione e non è eleggibile per più di due volte consecutive.
In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal VicePresidente; la sostituzione costituisce prova dell’assenza o impedimento dello stesso.
In caso di morte, dimissioni dalla carica, recesso dall’Associazione, decadenza o impedimento del Presidente, decade l’intera Giunta e si procede ad una nuova elezione, secondo le modalità descritte dall’art. 11.
Il Presidente e i componenti della Giunta svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati annualmente dall’Assemblea.

Art. 11 (come modificato dalla delibera dell'assemblea del 30 giugno 2008)
elezione del Presidente e nomina della Giunta

Il Presidente è eletto dall’Assemblea.
Sono eleggibili tutti i soci, fatte salve le incompatibilità di cui all’articolo 18.
Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto al Presidente Emerito da almeno 15 soci, e debbono contenere, a pena di inammissibilità:
a)l’indicazione delle generalità del candidato;
b) l’enunciazione del programma che si propone di attuare.
Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta, il Presidente Emerito invita i candidati alla Presidenza dell’Associazione ad illustrare i loro programmi e apre la discussione sugli stessi.
Terminata la discussione sono presentate all’Assemblea, da soci o da gruppi di essi, mozioni o raccomandazioni sui temi discussi.
Successivamente, ciascun candidato Presidente, dichiara quali mozioni o raccomandazioni intende fare specificatamente proprie e da includere nel suo programma.
Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di VicePresidente, Segretario e Tesoriere.
Le votazioni per eleggere il Presidente sono segrete.
Ciascun socio indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente.
L’elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 7.
Per l’elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.
Nei confronti del Presidente e della Giunta può essere proposta una mozione di sfiducia, che deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei soci e deve, a pena di inammissibilità, indicare il nominativo del soggetto che assumerà le funzioni di Presidente e dei componenti della futura Giunta, in caso di sua approvazione.
La mozione deve essere inoltrata al Presidente Emerito; questi, deve convocare entro trenta giorni l’Assemblea straordinaria per deliberare sulla sfiducia al Presidente ed alla Giunta.
La mozione se approvata dalla maggioranza assoluta dei soci comporta la decadenza del Presidente e dell’intera Giunta sfiduciata.


Art. 12
riunioni della Giunta – Segretario - Tesoriere

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente.
Si riunisce altresì a richiesta di due dei suoi componenti.
Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta; coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell’Associazione; effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali e provvede ai pagamenti, predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta, deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori.
In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni dalla Giunta o recesso dall’Associazione di uno o più componenti della Giunta, il Presidente provvede a designare i nuovi componenti, scegliendoli tra i soci.

Art. 13
Presidente Emerito

Al fine di celebrare la lunga appartenenza e dedizione alla Associazione, l’Assemblea elegge fra i soci, scelti fra i soci con almeno 10 anni di anzianità associativa e che abbiano precedentemente ricoperto incarichi negli Organi della Camera Penale Veneziana, un Presidente Emerito della Associazione.
Il Presidente Emerito è eletto per la durata di 5 anni e non è rieleggibile, ma perde tale qualifica in caso di cessazione di appartenenza alla Associazione per le ipotesi di cui all’art. 6.
Solo dopo la sua cessazione dall’incarico si potrà procedere alla elezione di altro Presidente Emerito.
Il Presidente Emerito convoca e presiede le Assemblee di cui agli artt. 8, comma 7°, e 11.
Qualora non sia eletto alcun Presidente Emerito, la convocazione delle Assemblee di cui all’art. 11 spetta al Coordinatore del Consiglio Direttivo e la presidenza spetta al socio più anziano d’età; la convocazione e la presidenza delle Assemblee di cui all’art. 8, comma 7° spettano al Presidente dell’Associazione.

Art. 14
Consiglio Direttivo

L’Associazione è coordinata da un Consiglio Direttivo, composto da sette a nove membri eletti tra i soci, che dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione, e dai Coordinatori dei Comitati di zona, con pari diritto di voto.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio eletti dall’Assemblea, il Consiglio coopterà altri membri fra i soci in sostituzione dei membri mancanti; qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
L’Assemblea può eleggere quali componenti del Consiglio Direttivo anche soci onorari, ma non sono eleggibili il Presidente dell’Associazione ed i membri di Giunta.
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il proprio Coordinatore.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto disponga diversamente; il quorum costitutivo e deliberativo è computato considerando i Coordinatori dei Comitati di zona.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Presidente dell’Associazione e la Giunta.
Il Consiglio Direttivo ha il potere di:
1)elaborare ed approvare i programmi di formazione ed aggiornamento professionale dei soci e dei giovani colleghi, e gestire scuole e corsi di formazione organizzati o patrocinati dall’Associazione;
2) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali, ovvero, in caso di dissenso, compiere direttamente tale determinazione;
3) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività fra i soci;
4) ammettere soci ordinari ed onorari;
5) elaborare norme regolamentari per l’attuazione dello Statuto da sottoporre all’Assemblea;
6) redigere e dirigere il periodico Camera informa e il Sito internet della Associazione.
Il Consiglio svolge altresì funzioni consultive, se richiesto, nei confronti del Presidente dell’Associazione e della Giunta.
I membri del Consiglio direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati annualmente dall’Assemblea.

Art. 15
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque soci eletti dall’Assemblea.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore.
I membri del Collegio dei Probiviri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati annualmente dall’Assemblea.
Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti fra i soci, in ciò libero nelle forme; esercita la funzione disciplinare infliggendo, se lo ritiene, le seguenti sanzioni:
A)il richiamo orale;
B) la censura scritta;
C)la sospensione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
D)l’espulsione.
Il procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri – in composizione di almeno tre membri – è autonomo rispetto all’eventuale procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nonché rispetto all’eventuale azione giudiziaria.
Il procedimento disciplinare può essere iniziato:
I.su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti;
II.su richiesta di uno o più soci;
III.su richiesta del socio interessato.
La contestazione dell’addebito con la specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione, sarà fatta mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., nella quale l’incolpato sarà citato a comparire avanti il Collegio dei Probiviri con l’assegnazione di un termine non minore di 10 giorni, per essere sentito a sua difesa.
L’incolpato potrà farsi assistere da un collega.
Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire documenti e di sentire i testimoni.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate con raccomandata a.r., in copia integrale, entro 15 giorni all’interessato e al Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
L’azione disciplinare deve concludersi inderogabilmente entro un anno dal fatto oggetto di contestazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di cui al titolo IV dell’Ordinamento della professione di Avvocato di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578 e successive modificazioni; deve essere in ogni caso rispettato il principio del contraddittorio ed il diritto dell’incolpato alla difesa.

Art. 16
Collegio dei Revisori

È facoltà dell’Assemblea eleggere un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Coordinatore.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore.
Il Collegio controlla le attività amministrative e contabili dell’Associazione, riferisce al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea mediante relazione scritta da allegarsi al bilancio.

Art. 17
Comitati di Zona

Sono istituiti in Venezia Centro Storico, Mestre, Dolo, Chioggia, San Donà di Piave, Portogruaro, Comitati di Zona composti dai soci individuati secondo il loro domicilio professionale; essi eleggono, su convocazione del Coordinatore del Consiglio Direttivo, il loro Coordinatore che partecipa di diritto al Consiglio Direttivo e durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo nel cui mandato è stato eletto.
I Comitati di zona, nel rispetto delle finalità previste dall’art. 4 dello statuto, e sempre con riferimento a problematiche che caratterizzano l’ambito territoriale della zona, si propongono:
I.di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale; favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;
II.di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
III.di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
IV.di assistere i giovani colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionale, promovendo le opportune iniziative;
V.di riferire agli organi dell’Associazione in ordine al funzionamento del procedimento penale avanti ai Giudici delle Sezioni Distaccate di Tribunale, avanti al giudice di pace e al funzionamento delle strutture amministrative giudiziarie presenti nel territorio.
VI.di formulare agli organi dell’Associazione proposte in ordine al perseguimento delle finalità indicate nello statuto.


CAPO IV
INCOMPATIBILITA’

Art. 18
Incompatibilità

La nomina del Socio a Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, dell’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Previdenza Avvocati è incompatibile con la carica di Presidente dell’Associazione, di componente della Giunta, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provibiri, del Collegio dei Revisori.
Sulle situazioni di incompatibilità delibera il Collegio dei Provibiri.


CAPO V
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO -PATRIMONIO

Art. 19
Esercizio sociale - Bilancio

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 maggio la Giunta sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 20
Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.


CAPO VI
SCIOGLIMENTO- LIQUIDAZIONE

Art. 21
Scioglimento - Liquidazione

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI- NORME TRANSITORIE

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione; l’Assemblea convocata per l’approvazione del presente Statuto, procederà inoltre ed immediatamente alla elezione del Presidente Emerito il quale convocherà un’ Assemblea successiva per gli adempimenti di cui all’art. 11 entro l’anno solare di approvazione del presente Statuto.

Art. 23
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia.

Codice di autoregolamentazione