Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane
IL NOSTRO STATUTO
CAPO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1
Denominazione
È costituita in Venezia la libera Associazione denominata: CAMERA PENALE VENEZIANA “Antonio Pognici”.
Aderisce alla Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 2
Sede
L’Associazione ha sede in Venezia, presso il Tribunale di Venezia.

Art. 3
Durata
L’Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4
Scopo
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone:
I. di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo proclamati dalla Costituzione, dalla CEDU, dal diritto dell’Unione europea e dai trattati internazionali;
II. di operare affinché i diritti e le prerogative dell’Avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali, europee e internazionali;
III. di tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’Avvocatura;
IV. di promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l’autonomia della giurisdizione;
V. di vigilare sulla corretta applicazione della legge;
VI. di affermare che il diritto di difesa costituzionalmente garantito deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato, anche nel rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione;
VII. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza, favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e la gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione; VIII. di promuovere e sviluppare la conoscenza e il rispetto della deontologia;
IX. di tutelare in ogni sede il ruolo e il prestigio dell’Avvocato penalista;
X. di tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati e Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
XI. di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
XII. di assistere i giovani colleghi nella loro preparazione all’esercizio dell’attività professionale, promuovendo le opportune iniziative;
XIII. di promuovere e mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con l’Unione delle Camere Penali del Veneto e con le altre Associazioni forensi anche di altri Stati;
XIV. di mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, mediante proposte e iniziative nell’interesse dei soci e della classe forense. Per la realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione può:
1. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
2. promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
3. sviluppare l’attività di studio e ricerca nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
4. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
5. farsi promotrice presso qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
6. istituire borse di studio;
7. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;
8. collaborare o aderire a iniziative di enti pubblici o privati di carattere locale, nazionale o internazionale, nonché di organismi, movimenti e associazioni che condividano gli scopi istituzionali;
L’Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività economica che ritenga utile al raggiungimento dei propri scopi potendo all’uopo richiedere contributi pubblici e privati.
Potrà inoltre stipulare convenzioni e contratti in particolare con l’Unione europea, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e gli altri enti pubblici territoriali.
I proventi delle attività poste in essere dall’Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.


CAPO II
SOCI ORDINARI - SOCI ONORARI

Art. 5
Soci
Possono essere soci gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che svolgano attività professionale in materia penale; i Colleghi non appartenenti al Foro di Venezia saranno iscritti previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Sono soci altresì coloro che, per meriti speciali accertati e deliberati dal Consiglio Direttivo, vengano chiamati a far parte dell’Associazione, potendo anche non essere Avvocati o Praticanti Avvocati; essi sono denominati soci onorari. I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa; tutti i soci sono vincolati all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, impegnandosi a rispettare i principi fondanti dell’Associazione.
La quota associativa deve essere versata, per ogni esercizio, entro l'ultimo giorno di febbraio dell'esercizio medesimo.

Art. 6
Cessazione da socio
I soci cessano di appartenere all’Associazione oltre che per morte, per recesso, per decadenza o per espulsione.
Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.
La decadenza si realizza nei confronti dei soci:
a) che non partecipino alla vita dell’Associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
b) che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea per il conseguimento dello scopo sociale;
c) che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato e agli impegni assunti verso l’Associazione.
Nel caso di cui all’alinea b), il Consiglio Direttivo prende atto con delibera della decadenza per recesso tacito del socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa per una annualità e che non si sia messo in regola con il versamento entro il termine di un mese dalla ricezione di un informale invito scritto di pagamento da parte del Tesoriere. Il socio dichiarato decaduto per morosità potrà essere nuovamente iscritto all’associazione, previo versamento e regolarizzazione, oltre che della quota associativa relativa all’esercizio in corso al momento della richiesta di nuova iscrizione, anche della quota rispetto alla quale è stato moroso.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro un mese da tale comunicazione, potrà proporre opposizione al Consiglio Direttivo.
Nei casi di cui all’alinea a) e c) avverso il provvedimento di decadenza deliberato dal Consiglio Direttivo potrà essere proposta opposizione al Collegio dei Probiviri entro il medesimo termine.
Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.


CAPO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
A. l’Assemblea dei soci;
B. il Presidente;
C. il Vice Presidente;
D. i Presidenti onorari;
E. il Consiglio Direttivo;
F. il Collegio dei Probiviri;
G. i Rappresentanti di zona.

Art. 8
Assemblea
L’Assemblea è formata da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale nonché dai soci onorari.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su loro iniziativa.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e che le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche o statuto in seconda convocazione sarà necessaria la partecipazione di almeno un quarto dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Nel conteggio del quorum costitutivo e deliberativo per le Assemblee elettorali non si tiene conto dei Soci in regola con il versamento delle quote associative prima che siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione.
L’Assemblea si riunisce d’ufficio almeno due volte all’anno e inoltre quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno il 10% dei soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale, o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo;
Il Presidente deve convocare l’Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti; in difetto di convocazione del Presidente, vi provvederà il Coordinatore dei Probiviri che la presiederà.
Spetta, all’Assemblea, deliberare, in via esclusiva, in merito:
1) alla elezione del Presidente;
2) alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
3) alla elezione del Collegio dei Probiviri;
4) alle modifiche dello statuto;
5) all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
6) alla nomina dei delegati ai Congressi ordinario e straordinario UCPI.
L’Assemblea, altresì, delibera sulle indicazioni del Consiglio Direttivo in merito ai rapporti tra Camera Penale e Consiglio dell’Ordine e alla partecipazione all’Unione delle Camere Penali e all’Unione delle Camere Penali del Veneto.
Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e tempestivamente comunicato agli iscritti.
In casi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà deliberare che l’Assemblea e le relative votazioni avvengano con modalità telematica o, comunque, in forme tali da garantire la partecipazione dei Soci e l’espressione della loro volontà.

Art. 9
Convocazione dell'Assemblea - rappresentanza dei soci
L’Assemblea è convocata mediante invio di lettera o con altro mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento del fine, almeno otto giorni prima elevati a trenta giorni in caso di rinnovo delle cariche sociali, a tutti i soci con l’indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, dell’ordine del giorno e l’indicazione della seconda convocazione.
Le due convocazioni possono avvenire anche nello stesso giorno.
Un socio può rappresentare solamente un altro socio con delega; salvo casi di impossibilità, la delega andrà inoltrata per posta elettronica alla segreteria almeno due giorni prima della assemblea.
Il socio che non è in regola con il pagamento delle quote sociali non ha diritto di partecipare all’Assemblea né potrà essere candidato né proponente di candidature.
Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta solamente al socio in regola con il pagamento delle quote sociali che sia iscritto da più di sei mesi.

Art. 10
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto, assicurando l’unità di indirizzo e la collegialità delle scelte.
Il Presidente è eletto fra i soci ogni due anni; rimane in carica fino alla sua sostituzione e non è eleggibile per più di due volte consecutive né può essere rieletto se non trascorso un periodo di due anni.
In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni dalla carica, recesso dall’Associazione, morte, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente si procede a una nuova elezione.

Art. 11
Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, con due distinte schede, sulle quali ciascun socio può indicare rispettivamente il nominativo di un solo candidato Presidente e i nominativi di non più di cinque candidati al Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili tutti i soci iscritti da almeno 6 mesi e in regola con il pagamento delle quote, fatte salve le incompatibilità di cui all’articolo 17 e quella di cui successivo comma.
Chi si candida a Presidente non può candidarsi a componente del Consiglio Direttivo e viceversa.
Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate - per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea - al Presidente in carica o al Coordinatore dei Probiviri da almeno 15 soci, che non possono sottoscrivere più di una candidatura e debbono contenere, a pena di inammissibilità l’indicazione delle generalità del candidato e il programma che intende attuare.
Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente, il Consigliere anziano o il Coordinatore dei Probiviri in veste di Presidente dell’Assemblea invita i candidati alla Presidenza dell’Associazione a illustrare i loro programmi e apre la discussione sugli stessi.
Esaurita la presentazione dei programmi da parte dei candidati si apre la discussione in cui possono essere presentate all’Assemblea, da soci o da gruppi di essi, mozioni o raccomandazioni sui temi discussi.
Successivamente, ciascun candidato Presidente, dichiara quali mozioni o raccomandazioni intende fare proprie e includere nel programma.
Le votazioni per eleggere il Presidente sono segrete.
Se i candidati Presidente sono più di due, per l’elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto e se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio tale maggioranza, si procede immediatamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.
Se i candidati sono meno di tre, è eletto al primo scrutinio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità si ripete la votazione.
La candidatura a componente del Consiglio Direttivo può essere presentata al Presidente dell'Assemblea fino al momento immediatamente precedente l'inizio delle relative votazioni.
Le votazioni per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo sono segrete, a maggioranza semplice in unico turno: risulteranno eletti gli otto candidati che in graduatoria avranno riportato il maggior numero dei voti e si procederà a ballottaggio, per l’ultimo posto, in caso di parità degli ultimi eletti.
Il Presidente, o una Commissione da lui costituita, sovraintenderà alle operazioni elettorali.

Art. 12
Presidenti d’Onore
Alla cessazione del mandato il Presidente assume il titolo di Presidente Onorario.

Art. 13
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione e opera nel rispetto dello Statuto, delle delibere della Assemblea e del programma del Presidente e dura in carica per due anni e comunque sino alla sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dagli otto consiglieri.
Il Presidente nomina tra gli eletti il Vice Presidente e il Segretario che cura la stesura e la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e coordina le commissioni di lavoro e assicura la pubblicità dei verbali nelle modalità più consone.
Il Tesoriere viene nominato tra gli eletti dal Consiglio Direttivo per la gestione del patrimonio dell’Associazione, con possibilità di eseguire tutte le operazioni bancarie e postali, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio quest’ultimo si intenderà decaduto nella sua interezza; in caso contrario si procederà alla sostituzione tramite la nomina dei primi non eletti. Ove tale ultima possibilità non si potesse realizzare, si procederà a elezioni sostitutive.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta motivata di un Rappresentante di zona.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti (sette se si discute di questioni sulle quali i Rappresentanti di zona hanno diritto di voto) e delibera con il voto della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non sono eleggibili per almeno un biennio i soci che siano stati componenti del Consiglio Direttivo per tre bienni consecutivi. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 14
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea con le medesime modalità e durata dei candidati al Consiglio Direttivo, nonché da due supplenti per il caso di incompatibilità dei Probiviri effettivi.
Ciascun socio può esprimere sino a tre preferenze.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore. I componenti del Collegio dei Probiviri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
Il Collegio ha il compito di dirimere i contrasti fra i soci per questioni inerenti al loro stato, in ciò libero nelle forme ed esercita la funzione disciplinare per i casi di violazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, per le condotte lesive dell’immagine e del funzionamento della Associazione, secondo i valori di dignità e decoro che presiedono all’esercizio della professione forense infliggendo le seguenti sanzioni:
A) il richiamo orale;
B) la censura scritta;
C) la sospensione per un tempo non superiore a sei mesi;
D) l’espulsione.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto all’eventuale procedimento avanti il Consiglio di disciplina nonché rispetto all’eventuale azione giudiziaria ma può essere sospeso in tali casi.
Il procedimento disciplinare è iniziato:
I. su richiesta del Consiglio Direttivo;
II. su richiesta di un socio;
La descrizione del fatto costituente l’infrazione sarà comunicata con mezzo idoneo a seguito della quale l’attinto disporrà di 20 giorni per far pervenire le proprie deduzioni.
All’esito della valutazione di queste ultime, il Collegio o provvederà ad archiviare il procedimento o contesterà all’incolpato l’addebito dando corso al giudizio disciplinare.
L’incolpato ha facoltà di farsi assistere da un Collega, di produrre documenti e di indicare testimoni a discarico e di chiedere di essere sentito unitamente al suo difensore prima della decisione.
Quest’ultima verrà comunicata con le modalità di cui sopra entro 15 giorni dalla deliberazione all’incolpato e al Consiglio Direttivo.
È attribuita al Collegio dei Probiviri la facoltà di acquisire documenti o di sentire testimoni.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e debbono intervenire entro 6 mesi dall’inizio del procedimento nonché entro 3 anni dal fatto.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in merito all’opposizione avverso la decisione del Consiglio Direttivo circa la decadenza di cui agli alinea a) e c).

Art. 15
Rappresentante di zona
I soci il cui domicilio professionale principale è situato nel mandamento del Giudice di pace di Chioggia, di Dolo o di San Donà di Piave eleggono i loro Rappresentanti di Zona, i quali si fanno portatori delle esigenze e delle problematiche di tali territorialità.
Il Rappresentante di Zona partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, esercitandovi funzioni consultive, ma con diritto di voto nei casi in cui siano posti all'ordine del giorno tematiche o problemi attinenti specificamente all'ambito territoriale delle ex sedi distaccate e durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo nel cui mandato è stato eletto.
La convocazione da parte del Presidente per l'elezione del Rappresentante dovrà avvenire entro 30 giorni dall'elezione del Presidente della Camera Penale Veneziana, con comunicazione da inviarsi almeno 15 giorni prima.
Hanno diritto di elettorato attivo, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 17, e passivo tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano iscritti da più di sei mesi.
Le candidature per la summenzionata carica devono essere presentate per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per l'elezione del Rappresentante al Presidente della Camera Penale Veneziana, a pena di inammissibilità.
Le votazioni sono segrete, a maggioranza semplice e in turno unico.
Un socio può rappresentare solamente un altro socio con delega; salvo casi di impossibilità, la delega andrà inoltrata per posta elettronica alla segreteria almeno due giorni prima della votazione.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio presso i seggi allo scadere del termine di apertura dei medesimi.
Risulterà eletto il candidato Rappresentante che avrà conseguito il maggior numero di voti.
Nel caso due o più candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti, si ripete la votazione tra di loro in data, luogo e orario che saranno comunicati e, comunque, entro i successivi 15 giorni.


CAPO IV
INCOMPATIBILITA’

Art. 17
Incompatibilità
La nomina del Socio a Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, dell’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Previdenza Avvocati, del Consiglio Distrettuale di Disciplina o agli organi dell’Organismo Congressuale Forense è incompatibile con le cariche associative.
Sulle situazioni di incompatibilità delibera il Collegio dei Probiviri.


CAPO V
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO
Art. 18
Esercizio sociale – Bilancio
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
I bilanci restano depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Le rimanenze di gestione dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.4.

Art. 19
Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari dei soci o che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione ai Soci.


CAPO VI
SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 20 Scioglimento - Liquidazione
L’Associazione si estingue:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) quando lo scopo è raggiunto o è diventato impossibile;
c) quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

Art. 21
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

Art. 22
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

Ultima versione, con le modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci in data 12 novembre 2021.