Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane
IL NOSTRO STATUTO
CAPO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1
Denominazione
È costituita secondo i principi costituzionali e ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile in Venezia l’Associazione senza scopo di lucro CAMERA PENALE VENEZIANA “Antonio Pognici”.
L’Associazione aderisce all’ Unione delle Camere Penali Italiane uniformandosi, ora per allora, allo statuto e regolamenti in quanto compatibili.

Art. 2
Sede
L’Associazione ha sede legale presso lo Studio del Presidente pro tempore e sede operativa presso il Tribunale di Venezia. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3
Durata
L’Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata.
Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 4
Scopo
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell'Avvocatura e si propone di svolgere le seguenti attività:
I. di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo proclamati dalla Costituzione, dalla CEDU, dal diritto dell’Unione Europea e dai trattati internazionali;
II. di operare affinché i diritti e le prerogative dell’Avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali, europee e internazionali;
III. di promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l’autonomia della giurisdizione;;
IV. di vigilare sulla corretta applicazione della legge;
V. di affermare che il diritto di difesa costituzionalmente garantito deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato, anche nel rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione;
VI. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza, favorendo l’attività del difensore penale anche con l’istituzione e la gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;
VII. di promuovere e sviluppare la conoscenza e il rispetto della deontologia; VIII. di tutelare in ogni sede il ruolo e il prestigio dell’Avvocato penalista;
IX. di tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati e Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
X. di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
XI. di assistere i giovani colleghi nella loro preparazione all’esercizio dell’attività professionale, promuovendo le opportune iniziative;
XII. di promuovere e mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con l’Unione delle Camere Penali del Veneto e con le altre Associazioni forensi, anche di altri Stati;
XIII. di mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, mediante proposte e iniziative nell’interesse dei soci e della classe forense.
Per la realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione può:
1. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
2. promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
3. sviluppare l’attività di studio e ricerca nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
4. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
5. farsi promotrice presso qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
6. istituire borse di studio, avviare collaborazioni con le Università e con gli Istituti scolastici;
7. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;
8. collaborare o aderire a iniziative di enti pubblici o privati di carattere locale, nazionale o internazionale, nonché di organismi, movimenti e associazioni che condividano gli scopi istituzionali;
9. promuovere attività tendenti al reinserimento sociale dei detenuti anche attraverso la predisposizione di percorsi formativi e lavorativi.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà esercitare e organizzare ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui al presente Statuto potendo all’uopo richiedere contributi pubblici e privati. Potrà inoltre stipulare convenzioni e contratti in particolare con l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e gli altri enti pubblici territoriali.
I proventi delle attività poste in essere dall’Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Art. 5
Attività di raccolta fondi
Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, l’associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.


CAPO II
SOCI ORDINARI - SOCI ONORARI

Art. 6
Soci
Possono essere Soci gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che svolgano attività professionale in materia penale. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che valuterà la domanda di ammissione anche da parte dei Colleghi non appartenenti al Foro di Venezia.
Per meriti speciali accertati e dichiarati dal Consiglio Direttivo possono essere chiamati a far parte dell’Associazione anche coloro i quali non sono Avvocati o Praticanti Avvocati assumendo la qualifica di soci onorari.
Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7
Diritti e doveri dei soci
Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri. In particolare i Soci hanno diritto::
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell'associazione;
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) a eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi secondo il principio di libera eleggibilità;
h) a prendere visione dei libri sociali attraverso cui viene assolto l’onere di dare pubblicità alle delibere adottate.
Tutti i Soci hanno il dovere:
a) di sostenere le finalità dell’Associazione;
b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) di versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività richiesti dall'Associazione; se non diversamente stabilito la quota sociale annuale dovrà essere versata annualmente entro il mese di febbraio;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.
La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile, neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8
Cessazione da Socio
I Soci cessano di appartenere all’Associazione oltre che per morte, per recesso, per decadenza o per espulsione. Il recesso del Socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.
La decadenza si realizza nei confronti dei Soci:
a) che non partecipino alla vita dell’Associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione; b) che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea per il conseguimento dello scopo sociale;
c) che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato e agli impegni assunti verso l’Associazione.
Nel caso di cui all’alinea b), il Consiglio Direttivo prende atto con delibera della decadenza per recesso tacito del socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa per una annualità e che non si sia messo in regola con il versamento entro il termine di un mese dalla ricezione di un informale invito scritto di pagamento da parte del Tesoriere. Il Socio dichiarato decaduto per morosità potrà essere nuovamente iscritto all’associazione, previo versamento e regolarizzazione, oltre che della quota associativa relativa all’esercizio in corso al momento della richiesta di nuova iscrizione, anche della quota rispetto alla quale è stato moroso.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato decaduto il quale, entro un mese da tale comunicazione, potrà proporre opposizione al Consiglio Direttivo.
Nei casi di cui all’alinea a) e c) avverso il provvedimento di decadenza deliberato dal Consiglio Direttivo potrà essere proposta opposizione al Collegio dei Probiviri entro il medesimo termine.
Il Socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.


CAPO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
A. l’Assemblea dei soci;
B. il Presidente;
C. il Vice Presidente;
D. il Segretario;
E. il Tesoriere;
F. il Consiglio Direttivo;
G. il Collegio dei Probiviri;
H. i Rappresentanti di zona.

Art. 10
Assemblea
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.
Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima dello svolgimento elevati a 30 (trenta) giorni in caso di Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali.
In via ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro il 30 Giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso. In questi casi il Presidente deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti; in difetto di convocazione del Presidente, vi provvederà il Coordinatore dei Probiviri che la presiederà.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e, laddove previsto nella convocazione, può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto.
Quale Assemblea ordinaria:
- approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di consuntivo dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi relativi al mancato accoglimento della domanda di iscrizione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
Quale Assemblea straordinaria:
- approva e modifica lo Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- nomina i delegati ai Congressi ordinario e straordinario UCPI;
- delibera sulle indicazioni del Consiglio Direttivo in merito ai rapporti tra Camera Penale e Consiglio dell’Ordine e alla partecipazione all’Unione delle Camere Penali e all’Unione delle Camere Penali del Veneto;
- delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 21, 22, 23 del presente Statuto.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello Statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 21, 22 e 23 del presente Statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può essere titolare di una sola delega.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici ove previsto con la convocazione. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 11
Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione
Le riunioni dell’Assemblea e le riunioni degli altri organi statutari, ove previsto all’atto della convocazione, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.
È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, ove previsto all’atto della convocazione, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 12
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto, assicurando l’unità di indirizzo e la collegialità delle scelte.
Il Presidente è eletto fra i Soci ogni due anni; rimane in carica fino alla sua sostituzione e non è eleggibile per più di due volte consecutive né può essere rieletto se non trascorso un periodo di due anni. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni dalla carica, recesso dall’Associazione, morte, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente si procede a una nuova elezione.

Art. 13
Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, con due distinte schede, sulle quali ciascun Socio può indicare rispettivamente il nominativo di un solo candidato Presidente e i nominativi di non più di cinque candidati al Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili tutti i Soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote all’atto della convocazione dell’assemblea, fatte salve le incompatibilità di cui all’articolo 18 e quella di cui al successivo comma.
Chi si candida a Presidente non può candidarsi a componente del Consiglio Direttivo e viceversa.
Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate – per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea – al Presidente in carica o al Coordinatore dei Probiviri da almeno 15 Soci, che non possono sottoscrivere più di una candidatura e debbono contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle generalità del candidato e il programma che intende attuare.
Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente, il Consigliere anziano o il Coordinatore dei Probiviri in veste di Presidente dell’Assemblea invita i candidati alla Presidenza dell’Associazione a illustrare i loro programmi e apre la discussione sugli stessi.
Esaurita la presentazione dei programmi da parte dei candidati si apre la discussione in cui possono essere presentate all’Assemblea, da Soci o da gruppi di essi, mozioni o raccomandazioni sui temi discussi.
Successivamente, ciascun candidato Presidente, dichiara quali mozioni o raccomandazioni intende fare proprie e includere nel programma.
Le votazioni per eleggere il Presidente sono segrete.
Se i candidati Presidente sono più di due, per l’elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto e se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio tale maggioranza, si procede immediatamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.
Se i candidati sono meno di tre, è eletto al primo scrutinio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione. La candidatura a componente del Consiglio Direttivo può essere presentata al Presidente dell'Assemblea fino al momento immediatamente precedente l'inizio delle relative votazioni.
Le votazioni per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo sono segrete, a maggioranza semplice in unico turno: risulteranno eletti gli otto candidati che in graduatoria avranno riportato il maggior numero dei voti e si procederà a ballottaggio, per l’ultimo posto, in caso di parità degli ultimi eletti. Il Presidente, o una Commissione da lui costituita, sovraintenderà alle operazioni elettorali.

Art. 14
Presidenti d’Onore
Alla cessazione del mandato il Presidente assume il titolo di Presidente Onorario.

Art. 15
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione, opera nel rispetto dello Statuto, delle delibere della Assemblea e del programma del Presidente; dura in carica per due anni e comunque sino alla sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dagli otto consiglieri.
Il Presidente nomina tra gli eletti il Vice Presidente e il Segretario che cura la stesura e la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo, coordina le commissioni di lavoro e assicura la pubblicità dei verbali nelle modalità più consone.
Il Tesoriere viene nominato tra gli eletti dal Consiglio Direttivo per la gestione del patrimonio dell’Associazione, con possibilità di eseguire tutte le operazioni bancarie e postali; predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
Il Consiglio Direttivo elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati e, in ogni caso, delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza di altri Organi.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre circa l’ammissione degli associati, con possibilità di delegare in merito il Presidente dell’Associazione nonché propone l’espulsione degli stessi.
Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio quest’ultimo si intenderà decaduto nella sua interezza; in caso contrario si procederà alla sostituzione tramite la nomina dei primi non eletti. Ove tale ultima possibilità non si potesse realizzare, si procederà a elezioni suppletive.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta motivata di un Rappresentante di zona, con preavviso di almeno 3 giorni fatti salvi i casi di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti (sette se si discute di questioni sulle quali i Rappresentanti di zona hanno diritto di voto) e delibera con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non sono eleggibili per almeno un biennio i soci che siano stati componenti del Consiglio Direttivo per tre bienni consecutivi.
Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475 ter del Codice Civile.

Art. 16
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea con le medesime modalità e durata dei candidati al Consiglio Direttivo, nonché da due supplenti per il caso di incompatibilità dei Probiviri effettivi.
Ciascun Socio può esprimere sino a tre preferenze.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore. I componenti del Collegio dei Probiviri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. Il Collegio ha il compito di dirimere i contrasti fra i Soci per questioni inerenti al loro stato, in ciò libero nelle forme ed esercita la funzione disciplinare per i casi di violazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, per le condotte lesive dell’immagine e del funzionamento della Associazione, secondo i valori di dignità e decoro che presiedono all’esercizio della professione forense infliggendo le seguenti sanzioni:
A) il richiamo orale;
B) la censura scritta;
C) la sospensione per un tempo non superiore a sei mesi;
D) l’espulsione.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto all’eventuale procedimento avanti il Consiglio di Disciplina nonché rispetto all’eventuale azione giudiziaria ma può essere sospeso in tali casi.
Il procedimento disciplinare è iniziato:
I. su richiesta del Consiglio Direttivo;
II. su richiesta di un Socio;
La descrizione del fatto costituente l’infrazione sarà comunicata con mezzo idoneo a seguito della quale l’attinto disporrà di 20 giorni per far pervenire le proprie deduzioni.
All’esito della valutazione di queste ultime, il Collegio o provvederà ad archiviare il procedimento o contesterà all’incolpato l’addebito dando corso al giudizio disciplinare.
L’incolpato ha facoltà di farsi assistere da un Collega, di produrre documenti e di indicare testimoni a discarico e di chiedere di essere sentito unitamente al suo difensore prima della decisione.
Quest’ultima verrà comunicata con le modalità di cui sopra entro 15 giorni dalla deliberazione all’incolpato e al Consiglio Direttivo. È attribuita al Collegio dei Probiviri la facoltà di acquisire documenti o di sentire testimoni.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e debbono intervenire entro 6 mesi dall’inizio del procedimento nonché entro 3 anni dal fatto.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in merito all’opposizione avverso la decisione del Consiglio Direttivo circa la decadenza di cui agli alinea a) e c).

Art. 17
Rappresentante di zona
I soci il cui domicilio professionale principale è situato nel mandamento del Giudice di Pace di Chioggia, di Dolo o di San Donà di Piave eleggono i loro Rappresentanti di Zona, i quali si fanno portatori delle esigenze e delle problematiche di tali territorialità.
Il Rappresentante di Zona partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, esercitandovi funzioni consultive, ma con diritto di voto nei casi in cui siano posti all'ordine del giorno tematiche o problemi attinenti specificamente all'ambito territoriale delle ex sedi distaccate e durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo nel cui mandato è stato eletto. La convocazione da parte del Presidente per l'elezione del Rappresentante dovrà avvenire entro 30 giorni dall'elezione del Presidente della Camera Penale Veneziana, con comunicazione da inviarsi almeno 15 giorni prima.
Hanno diritto di elettorato attivo, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 17, e passivo tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano iscritti da più di sei mesi.
Le candidature per la summenzionata carica devono essere presentate per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per l'elezione del Rappresentante al Presidente della Camera Penale Veneziana, a pena di inammissibilità.
Le votazioni sono segrete, a maggioranza semplice e in turno unico.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e ogni Socio può rappresentare solamente un altro Socio con delega; salvo casi di impossibilità, la delega andrà inoltrata per posta elettronica alla segreteria almeno due giorni prima della votazione.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio presso i seggi allo scadere del termine di apertura dei medesimi.
Risulterà eletto il candidato Rappresentante che avrà conseguito il maggior numero di voti.
Nel caso due o più candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti, si ripete la votazione tra di loro in data, luogo e orario che saranno comunicati e, comunque, entro i successivi 15 giorni.


CAPO IV
INCOMPATIBILITA’

Art. 18
Incompatibilità
Oltre alle incompatibilità di cui al presente Statuto la nomina del Socio a Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, dell’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Previdenza Avvocati, del Consiglio Distrettuale di Disciplina, Consiglio Giudiziario o agli organi dell’Organismo Congressuale Forense è incompatibile con le cariche associative.
Sulle situazioni di incompatibilità delibera il Collegio dei Probiviri.


CAPO V
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

Art. 19
Esercizio sociale – Bilancio
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
I bilanci restano depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Le eventuali rimanenze di gestione dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 20
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest’ultima come definita dall’articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal successivo articolo 23.


CAPO VI
MODIFICHE - SCIOGLIMENTO – FUSIONE – SCISSIONE – LIQUIDAZIONE

Art. 21
Modifiche allo Statuto dell'Associazione
Per le modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una seconda convocazione, la cui riunione è valida se è presente almeno il 20% degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 22
Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.
L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 23
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, sentito l’organismo di controllo, all’UCPI o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

Art. 24
Rinvio al regolamento dell'Associazione, al Codice Civile e alla normativa degli enti non profit.
L'Associazione si può dotare di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Unione Camere Penali Italiane in quanto compatibili, ovvero le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica, anche fiscale, riguardante gli enti non profit. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Ultima versione, con le modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci in data 18 dicembre 2024.